Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
           Ristrutturazione delle procedure di versamento
                          e di riscossione

  1.  Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo  il  comma  2  e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione,
fermi  restando  i  termini  fissati  dai  commi  1  e 2, puo' essere
stabilito che:
    a)  entro  il  secondo  giorno  lavorativo successivo a quello di
ricevimento  della  delega,  la  banca  comunica  alla  struttura  di
gestione  l'importo  presuntivo delle somme che versera' ai sensi del
comma 1;
    b)  entro  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a quello di
ricevimento  della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle
predette somme".
  2.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   sono   stabilite  modalita'  di
riscossione,   che   prevedano  anche  sistemi  di  rateazione  e  di
compensazione  di  entrate  anche  di  natura non tributaria, ((anche
degli enti territoriali)), o non erariale.

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di  semplificazione degli
adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione del
sistema  di  gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  28 luglio  1997, n. 174, supplemento ordinario, cosi' come
modificato dal presente articolo:
    "Art. 21. (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il quinto giorno
lavorativo  successivo a quello di ricevimento della delega, la banca
versa  le  somme  riscosse  alla  tesoreria  dello Stato o alla Cassa
regionale  siciliana  di  Palermo,  al  netto  del  compenso  ad essa
spettante.  Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli
festivi.
    2.  Entro  il  termine  di cui al comma 1, la banca predispone ed
invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i
dati  riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente
evidenziate  nelle  deleghe  di  pagamento, distinte per ciascun ente
destinatario.
    2-bis.  Con  convenzione,  fermi  restando  i termini fissati dai
commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
      a) entro  il  secondo  giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento  della  delega,  la  banca  comunica  alla  struttura  di
gestione  l'importo  presuntivo delle somme che versera' ai sensi del
comma 1;
      b) entro  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo a quello di
ricevimento  della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette
somme.
    3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e  del lavoro e della previdenza sociale, sono
stabilite  le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli
relativi  all'esecuzione  del  servizio  da  parte  delle banche e le
modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.".